Il referendum è una consultazione dei cittadini che si esprimono, con un “si” o con un “no” sulla modifica di una decisione, già emanata o da emanarsi. È il più importante istituto di democrazia diretta, con il quale gli elettori esercitano la sovranità di cui sono titolari, direttamente e senza intermediari.
Istruzioni per esprimere il voto ai referendum
Per votare ai referendum è necessario presentare al seggio la tessera elettorale e un documento d'identità valido.
All'elettore sarà consegnata una o più schede (in base al numero dei quesiti) su cui sono riportate le domande a cui rispondere.
Il voto si esprime tracciando un segno:
- se favorevole deve apporre un segno sul SI;
- se contrario deve apporre un segno sul NO.
Se il referendum è confermativo, la vittoria del SI permette l'entrata in vigore della legge in questione, in caso contrario, con la vittoria del NO la proposta decade. Non è previsto un numero minimo di votanti (quorum).
Se il referendum è abrogativo, la vittoria del SI cancella del tutto o in parte la legge in questione, in caso contrario, con la vittoria del NO la norma rimane invariata. Affinché la consultazione sia ritenuta valida, il numero dei votanti deve superare il 50% degli aventi diritto al voto.
Il risultato del referendum consultivo non è vincolante.
Il quesito e la raccolta firme
Gli elettori interessati a proporre un referendum devono costituirsi in un "Comitato promotore", di numero variabile in base alla tipologia di consultazione.
Il quesito
La Corte costituzionale ha delineato un modello cui deve uniformarsi la formulazione dei quesiti referendari.
Il quesito deve essere:
- omogeneo, nel senso che non sono ammissibili le domande che coinvolgono una molteplicità di norme fra loro non collegate;
- chiaro, semplice e completo nella sua formulazione;
- la struttura deve essere tale che il risultato dell’abrogazione sia chiaro, univoco e riconoscibile dai votanti.
Il Comitato procede alla raccolta delle firme.
La vidimazione
Le firme devono essere raccolte in dei moduli sottoposti a "vidimazione", ovvero deve esserci applicato un timbro da parte delle autorità competenti (cancelleria del tribunale, Corte d'Appello o segretario comunale) per attestarne l'autenticità.
La vidimazione è valida se è presente sul modulo il timbro d'ufficio, il timbro del segretario comunale (o del cancelliere) con la firma e la data di vidimazione: la scadenza per la raccolte delle firme (90 giorni) scatta a partire dalla data della prima vidimazione del primo modulo.
L'autenticazione
Al momento della raccolta delle firme deve essere presente un autenticatore autorizzato, ovvero: Notaio, Cancelliere di corte di appello, Cancelliere di tribunale, Collaboratore cancelleria di corte di appello, Collaboratore cancelleria di tribunale, Giudice di pace, Segretario comunale, Segretario della procura della repubblica, Presidente provincia, Sindaco, Assessore comunale, Assessore provinciale, Presidente circoscrizione, Vicepresidente circoscrizione, Segretario provinciale, Funzionario incaricato dal sindaco, Funzionario incaricato dal presidente della provincia, Consigliere provinciale e Consigliere comunale.
L'incaricato procede ad autenticare le firme di tutti i cittadini italiani, residenti in qualsiasi comune italiano, purché materialmente lo faccia all’interno del proprio comune di competenza
Al momento della firma, il cittadino italiano deve mostrare un documento d'identità valido per farsi identificare dall'autenticatore.
Sul modulo va scritto, sempre in stampatello: nome e cognome, luogo e data di nascita, Comune di residenza e indirizzo, tipo di documento e numero.
La certificazione
Ogni firma raccolta va certificata presso il comune di residenza del firmatario, dove l'ufficio elettorale certifica che il cittadino è iscritto alle liste elettorali.
Se la certificazione non viene fatta le firme non valgono; nel caso non sia possibile certificare una firma, viene annullata solo quella firma e non annulla tutte le altre.
I referendum sono di tre tipi:
- Abrogativi: per cancellare una legge esistente. Si deve superare il quorum. Usato frequentemente, la prima volta per il divorzio (1974).
- Confermativi: si chiede il consenso popolare per l'entrata in vigore di una legge. Usato per la prima volta nel 2001 per il titolo V della Costituzione.
- Consultivi: per avere il parere popolare su una determinata questione politica, non è mai vincolante. Usato prevalentemente a livello locale.
Referendum abrogativo
500.000 cittadini o 5 Consigli regionali possono proporre all'elettorato l'abrogazione, ovvero la decadenza, di una legge (in modo totale o parziali). Per essere ritenuto valido, deve partecipare alla votazione almeno il 50% degli elettori (il cosiddetto "quorum") e la proposta soggetta a referendum è approvata se viene raggiunta la maggioranza dei voti validi. Se il quorum non viene raggiunto resta in vigore la legge attuale, qualunque sia il risultato del referendum.
Non per tutte le leggi si può richiedere un referendum abrogativo (i limiti riguardano le leggi tributarie e di bilancio, di ratifica di trattati internazionali e di amnistia e indulto). Non può essere oggetto di abrogazione tramite referendum le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali. Altri limiti nell'accesso al referendum abrogativo arrivavano a seguito delle sentenze di ammissibilità della Corte Costituzionale. La corte ha stabilito che non può essere richiesto referendum:
- su norme costituzionali, sulle leggi di revisione costituzionale e gli atti con forza di legge passiva peculiare (ad es. le leggi di esecuzione e attuazione di un trattato internazionale);
- sulle leggi a contenuto costituzionalmente vincolato e solo parzialmente a quelle costituzionalmente obbligatorie, o se l'esito del referendum non ha come risultato definitivo quello di abrogarle completamente;
- se la forma del suo quesito non si presenti omogenea, chiara, semplice. Inoltre, è richiesta "la nettezza della scelta" o l'"univocità della domanda"per la "contraddittorietà del quesito proposto all'elettore".
- se il quesito è "ambiguo" o se la domanda è "inidonea a raggiungere lo scopo".
Modalità di svolgimento del referendum abrogativo
La legge di attuazione del referendum prevede che:
- la richiesta di referendum non può essere depositata nell'anno anteriore alla scadenza di una delle due Camere e nei 6 mesi successivi alla data di convocazione delle elezioni per una delle due Camere e le richieste possono essere depositate per ciascun anno soltanto dal 1° gennaio al 30 settembre";
- i referendum sono sottoposti ad un duplice controllo di legittimità al momento del deposito delle firme, ad opera dell'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di Cassazione e successivamente la Corte Costituzionale dovrà decidere se la richiesta referendaria rientri nelle ipotesi previste nell'art. 75 Cost.";
- nel caso sia previsto un referendum su un atto e questo venga abrogato prima della data della consultazione popolare, il referendum non avrà luogo.
Referendum confermativo
Le leggi costituzionali o di revisione costituzionale, possono essere sottoposte a referendum, (cosiddetto "referendum costituzionale"), quando entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano richiesta un quinto dei membri di una Camera o 500.000 elettori o 5 Consigli regionali. Non è previsto un numero minimo di votanti e la proposta soggetta a referendum è approvata se i voti favorevoli superano quelli sfavorevoli.
Non si può richiedere un referendum se la legge costituzionale è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti.
Referendum consultivo
Con il referendum consultivo i governanti non sono vincolati al parere espresso dai cittadini: dipende da quale valore attribuiscono alla consultazione popolare. È stato utilizzato a livello nazionale una sola volta, nel 1989 per chiedere un parere riguardo il rafforzamento politico delle istituzioni europee. A contrario, questo tipo di referendum è usato spesso a livello locale: i referendum provinciali e comunali sono sottoposti però alle normative, più o meno restrittive, stabilite dalle singole Amministrazioni nei propri Statuti e nei Regolamenti.
Normativa
Costituzione della Repubblica italiana
Articoli della Costituzione della Repubblica italiana:
- articolo 71 (iniziativa delle leggi);
- articolo 75 (referendum abrogativi di leggi o atti aventi valore di legge);
- articolo 132 (referendum per la modificazione territoriale delle regioni);
- articolo 133 (referendum regionali);
- articolo 138 (referendum confermativi di leggi di revisione della Costituzione o di altre leggi costituzionali).
Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000
Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.
Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 - Legge di stabilità 2014
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014).
L'articolo 1, comma 399, ha stabilito che: "a decorrere dal 2014 le operazioni di votazione in occasione delle consultazioni elettorali o referendarie si svolgono nella sola giornata della domenica, dalle ore 7 alle ore 23".
Legge n. 173 del 17 maggio 1995
Indicazione sulle schede di votazione della denominazione di referendum popolari.
Legge n. 199 del 22 maggio 1978
Modificazioni alla legge 352 del 1970 sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo.
Legge n. 352 del 25 maggio 1970
Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo.