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Elezioni

Referendum Costituzionale domenica 22 e lunedì 23 marzo 2026

Quesito Referendario

Il 22 e 23 marzo 2026, i cittadini italiani saranno chiamati alle urne per esprimersi sul referendum popolare confermativo previsto dall’art. 138 della Costituzione, relativo alla legge costituzionale “Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare”.

Per la validità di questo referendum non è richiesto un quorum di partecipazione, ma è sufficiente la maggioranza dei voti espressi.

Date e Orari di Votazione:

  • Domenica 22 marzo 2026: dalle 7:00 alle 23:00
  • Lunedì 23 marzo 2026: dalle 7:00 alle 15:00

Quesito Referendario:

È  stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n.31 - Serie Generale del 7 febbraio 2026 il Decreto Presidente della Repubblica che riscrive il quesito del referendum costituzionale, a seguito dell'ordinanza del 6 febbraio 2026 espressa dall'Ufficio centrale per il referendum della Corte suprema di cassazione.

Il quesito del referendum è: 

Approvate il testo della legge  di  revisione  degli  artt.  87, decimo comma, 102, primo comma, 104, 105,  106,  terzo  comma,  107, primo comma, e 110 della  Costituzione  approvata  dal  Parlamento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30 ottobre 2025 con il titolo "Norme in materia di ordinamento giurisdizionale  e  di  istituzione della Corte disciplinare"?

Per esercitare il diritto di voto, è necessario presentarsi al seggio con un documento d'identità valido e la tessera elettorale.

Apertura degli uffici comunali per il rilascio delle tessere elettorali

Si avvisa che, per la consegna delle tessere elettorali, i cittadini dovranno recarsi presso l'Ufficio elettorale del Comune di Radicondoli nei seguenti orari di aperture straordinarie:
- Venerdì 20 Marzo dalle ore 09.00 alle ore 18.00;
- Sabato 21 Marzo dalle ore  09.00 alle ore 18.00;
- Domenica 22 Marzo dalle ore 7.00 alle ore 23.00
- Lunedì 23 Marzo dalle ore 7. 00 alle ore 15.00.

In caso di tessera con spazi esauriti, smarrimento o deterioramento della tessera, il cittadino può richiedere personalmente una nuova tessera presso l'Ufficio elettorale del comune di residenza, presentando la richiesta di duplicato della tessera elettorale presso l'ufficio elettorale.

Voto degli elettori residenti all'estero (AIRE)

Voto degli elettori residenti all'estero (AIRE) - Voto per corrispondenza

I cittadini italiani residenti all’estero, iscritti nelle liste elettorali, ai sensi della Legge 27 dicembre 2001, n. 459, e del relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.R. 2 aprile 2003, n. 104 votano per corrispondenza .

Si raccomanda di controllare e di eventualmente regolarizzare immediatamente la propria posizione anagrafica e di indirizzo presso l’Ufficio Consolare competente.

Non possono votare per corrispondenza gli elettori italiani residenti in Stati con i quali il Governo italiano non ha potuto concludere accordi per garantire il diritto di voto, è pertanto facoltà dell’elettore verificare la possibilità di esercitare il diritto di voto per corrispondenza tramite riscontro con il proprio Consolato di riferimento.

Voto degli elettori residenti all'estero (AIRE) - Opzione di voto in Italia

In alternativa, gli elettori residenti all’estero ed iscritti all’Aire possono scegliere di votare in Italia presso il proprio comune di iscrizione elettorale comunicando la propria scelta (opzione) per iscritto all’Ufficio Consolare operante nella circoscrizione di residenza dell’elettore entro il 24 gennaio 2026 (10° giorno successivo a quello dell’indizione delle votazioni).

Questa scelta (opzione) vale solo per questa consultazione referendaria.

Per la comunicazione è preferibile utilizzare il modello disponibile negli allegati "Modulo di opzione Referendum 2026" (allegato alla presente pagina) o quello del proprio Ufficio Consolare.

Come prescritto dalla normativa vigente, è a cura degli elettori verificare che la comunicazione di opzione spedita per posta sia stata ricevuta in tempo utile dal proprio Ufficio Consolare.

La scelta di votare in Italia può essere revocata con una comunicazione scritta da inviare o consegnare all’Ufficio Consolare con le stesse modalità ed entro il 24 gennaio 2026.

 

Elettori temporaneamente residenti all'estero

In occasione delle Elezioni Referendarie del 22 e 23 marzo 2026 gli elettori che si trovino temporaneamente all'estero per motivi di studio, lavoro o cure mediche per un periodo minimo di tre mesi nel quale ricade la data della consultazione possono optare per il voto per corrispondenza effettuando la richiesta al Comune di iscrizione nelle liste elettorali ( art. 4bis comma 2 della L. n. 459/2001, come modificato dall'art. 6, comma 2, lett. a) della L. n. 165/2017).

Gli interessati devono presentare apposita domanda, utilizzando preferibilmente il modello allegato, con l’indicazione dell’indirizzo postale estero cui va inviato il plico elettorale ed una dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui al comma 1 del citato art. 4bis, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000.

Alla domanda occorre inoltre allegare copia di un documento di riconoscimento in corso di validità.

La domanda può essere presentata personalmente dall’interessato, via email all’indirizzo anagrafe@comune.radicondoli.siena.it, tramite PEC a comune.radicondoli@postacert.toscana.it, oppure attraverso una persona delegata entro mercoledì 18 febbraio 2026 (32° giorno antecedente la data della consultazione).

Si segnala che la legge non richiede il periodo previsto di tre mesi di temporanea residenza all'estero per i familiari conviventi dei temporaneamente all'estero aventi diritto al voto per corrispondenza.

Come fare

Gli interessati devono presentare apposita domanda, utilizzando preferibilmente il modello allegato alla presente pagina, con l’indicazione dell’indirizzo postale estero cui va inviato il plico elettorale ed una dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui al comma 1 del citato art. 4bis, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000.

Possono richiedere il voto per corrispondenza anche gli appartenenti alle Forze Armate e di polizia temporaneamente all'estero nello svolgimento di missioni internazionali e degli elettori di cui all'art. 1, comma 9, lettera b) della L. 470/1988.

Si ricorda che la legge prevede che tali elettori potranno votare con apposite modalità anche negli stati ove non è ammesso il voto per corrispondenza agli elettori ivi residenti.

Alla domanda occorre inoltre allegare copia di un documento di riconoscimento in corso di validità.

L'istanza va presentata entro il 18 febbraio 2026.

Come votare

Il referendum è una consultazione dei cittadini che si esprimono, con un “si” o con un “no” sulla modifica di una decisione, già emanata o da emanarsi. È il più importante istituto di democrazia diretta, con il quale gli elettori esercitano la sovranità di cui sono titolari, direttamente e senza intermediari. 

Istruzioni per esprimere il voto ai referendum

Per votare ai referendum è necessario presentare al seggio la tessera elettorale e un documento d'identità valido. 
All'elettore sarà consegnata una o più schede (in base al numero dei quesiti) su cui sono riportate le domande a cui rispondere.

Il voto si esprime tracciando un segno:

  • se favorevole deve apporre un segno sul SI;
  • se contrario deve apporre un segno sul NO.

Se il referendum è confermativo, la vittoria del SI permette l'entrata in vigore della legge in questione, in caso contrario, con la vittoria del NO la proposta decade. Non è previsto un numero minimo di votanti (quorum).

Se il referendum è abrogativo, la vittoria del SI cancella del tutto o in parte la legge in questione, in caso contrario, con la vittoria del NO la norma rimane invariata. Affinché la consultazione sia ritenuta valida, il numero dei votanti deve superare il 50% degli aventi diritto al voto. 

Il risultato del referendum consultivo non è vincolante.

Il quesito e la raccolta firme

Gli elettori interessati a proporre un referendum devono costituirsi in un "Comitato promotore", di numero variabile in base alla tipologia di consultazione.    

Il quesito

La Corte costituzionale ha delineato un modello cui deve uniformarsi la formulazione dei quesiti referendari. 
Il quesito deve essere:

  • omogeneo, nel senso che non sono ammissibili le domande che coinvolgono una molteplicità di norme fra loro non collegate;
  • chiaro, semplice e completo nella sua formulazione;
  • la struttura deve essere tale che il risultato dell’abrogazione sia chiaro, univoco e riconoscibile dai votanti.

Il Comitato procede alla raccolta delle firme.

La vidimazione

Le firme devono essere raccolte in dei moduli sottoposti a "vidimazione", ovvero deve esserci applicato un timbro da parte delle autorità competenti (cancelleria del tribunale, Corte d'Appello o segretario comunale) per attestarne l'autenticità.

La vidimazione è valida se è presente sul modulo il timbro d'ufficio, il timbro del segretario comunale (o del cancelliere) con la firma e la data di vidimazione: la scadenza per la raccolte delle firme (90 giorni) scatta a partire dalla data della prima vidimazione del primo modulo.

L'autenticazione

Al momento della raccolta delle firme deve essere presente un autenticatore autorizzato, ovvero: Notaio, Cancelliere di corte di appello, Cancelliere di tribunale, Collaboratore cancelleria di corte di appello, Collaboratore cancelleria di tribunale, Giudice di pace, Segretario comunale, Segretario della procura della repubblica, Presidente provincia, Sindaco, Assessore comunale, Assessore provinciale, Presidente circoscrizione, Vicepresidente circoscrizione, Segretario provinciale, Funzionario incaricato dal sindaco, Funzionario incaricato dal presidente della provincia, Consigliere provinciale e Consigliere comunale.

L'incaricato procede ad autenticare le firme di tutti i cittadini italiani, residenti in qualsiasi comune italiano, purché materialmente lo faccia all’interno del proprio comune di competenza

Al momento della firma, il cittadino italiano deve mostrare un documento d'identità valido per farsi identificare dall'autenticatore.

Sul modulo va scritto, sempre in stampatello: nome e cognome, luogo e data di nascita, Comune di residenza e indirizzo, tipo di documento e numero.

La certificazione

Ogni firma raccolta va certificata presso il comune di residenza del firmatario, dove l'ufficio elettorale certifica che il cittadino è iscritto alle liste elettorali.

Se la certificazione non viene fatta le firme non valgono; nel caso non sia possibile certificare una firma, viene annullata solo quella firma e non annulla tutte le altre.

I referendum sono di tre tipi:

  • Abrogativi: per cancellare una legge esistente. Si deve superare il quorum. Usato frequentemente, la prima volta per il divorzio (1974).
  • Confermativi: si chiede il consenso popolare per l'entrata in vigore di una legge. Usato per la prima volta nel 2001 per il titolo V della Costituzione. 
  • Consultivi: per avere il parere popolare su una determinata questione politica, non è mai vincolante. Usato prevalentemente a livello locale.

Referendum abrogativo

500.000 cittadini o 5 Consigli regionali possono proporre all'elettorato l'abrogazione, ovvero la decadenza, di una legge (in modo totale o parziali). Per essere ritenuto valido, deve partecipare alla votazione almeno il 50% degli elettori (il cosiddetto "quorum") e la proposta soggetta a referendum è approvata se viene raggiunta la maggioranza dei voti validi. Se il quorum non viene raggiunto resta in vigore la legge attuale, qualunque sia il risultato del referendum.

Non per tutte le leggi si può richiedere un referendum abrogativo (i limiti riguardano le leggi tributarie e di bilancio, di ratifica di trattati internazionali e di amnistia e indulto). Non può essere oggetto di abrogazione tramite referendum le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali. Altri limiti nell'accesso al referendum abrogativo arrivavano a seguito delle sentenze di ammissibilità della Corte Costituzionale. La corte ha stabilito che non può essere richiesto referendum:

  • su norme costituzionali, sulle leggi di revisione costituzionale e gli atti con forza di legge passiva peculiare (ad es. le leggi di esecuzione e attuazione di un trattato internazionale);
  • sulle leggi a contenuto costituzionalmente vincolato e solo parzialmente a quelle costituzionalmente obbligatorie, o se l'esito del referendum non ha come risultato definitivo quello di abrogarle completamente;
  • se la forma del suo quesito non si presenti omogenea, chiara, semplice. Inoltre, è richiesta "la nettezza della scelta" o l'"univocità della domanda"per la "contraddittorietà del quesito proposto all'elettore".
  • se il quesito è "ambiguo" o se la domanda è "inidonea a raggiungere lo scopo".

Modalità di svolgimento del referendum abrogativo

La legge di attuazione del referendum prevede che:

  • la richiesta di referendum non può essere depositata nell'anno anteriore alla scadenza di una delle due Camere e nei 6 mesi successivi alla data di convocazione delle elezioni per una delle due Camere e le richieste possono essere depositate per ciascun anno soltanto dal 1° gennaio al 30 settembre";
  • i referendum sono sottoposti ad un duplice controllo di legittimità al momento del deposito delle firme, ad opera dell'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di Cassazione e successivamente la Corte Costituzionale dovrà decidere se la richiesta referendaria rientri nelle ipotesi previste nell'art. 75 Cost.";
  • nel caso sia previsto un referendum su un atto e questo venga abrogato prima della data della consultazione popolare, il referendum non avrà luogo.

Referendum confermativo

Le leggi costituzionali o di revisione costituzionale, possono essere sottoposte a referendum, (cosiddetto "referendum costituzionale"), quando entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano richiesta un quinto dei membri di una Camera o 500.000 elettori o 5 Consigli regionali. Non è previsto un numero minimo di votanti e la proposta soggetta a referendum è approvata se i voti favorevoli superano quelli sfavorevoli.

Non si può richiedere un referendum se la legge costituzionale è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti.

Referendum consultivo

Con il referendum consultivo i governanti non sono vincolati al parere espresso dai cittadini: dipende da quale valore attribuiscono alla consultazione popolare. È stato utilizzato a livello nazionale una sola volta, nel 1989 per chiedere un parere riguardo il rafforzamento politico delle istituzioni europee. A contrario, questo tipo di referendum è usato spesso a livello locale: i referendum provinciali e comunali sono sottoposti però alle normative, più o meno restrittive, stabilite dalle singole Amministrazioni nei propri Statuti e nei Regolamenti.

Normativa

Costituzione della Repubblica italiana
Articoli della Costituzione della Repubblica italiana:

  • articolo 71 (iniziativa delle leggi);
  • articolo 75 (referendum abrogativi di leggi o atti aventi valore di legge);
  • articolo 132 (referendum  per la modificazione territoriale delle regioni);
  • articolo 133 (referendum regionali);
  • articolo 138 (referendum confermativi di leggi di revisione della Costituzione o di altre leggi costituzionali).

Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000
Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 - Legge di stabilità 2014
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014).
L'articolo 1,  comma  399, ha stabilito che: "a  decorrere  dal  2014  le  operazioni  di  votazione  in  occasione delle consultazioni elettorali o referendarie si svolgono nella sola giornata della domenica, dalle ore 7 alle ore 23".

Legge n. 173 del 17 maggio 1995
Indicazione sulle schede di votazione della denominazione di referendum popolari.

Legge n. 199 del 22 maggio 1978
Modificazioni alla legge 352 del 1970 sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo.

Legge n. 352 del 25 maggio 1970
Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo.

Ritiro della tessera elettorale

La prima tessera elettorale viene rilasciata automaticamente ai:

  • cittadini italiani residenti nel Comune di Radicondoli che hanno raggiunto la maggiore età;
  • cittadini italiani che provengono da un altro comune, iscritti nelle liste elettorali del Comune di Radicondoli.

Se si è arrivati all'esaurimento degli spazi della tessera elettorale si invita la cittadinanza a reccarsi presso l'Ufficio Anagrafe del Comune di Radicondoli.

La tessera elettorale è il documento che il cittadino deve presentare al seggio elettorale, insieme ad un valido documento di identità, per poter votare.

La tessera elettorale attesta la regolare iscrizione del cittadino nelle liste elettorali del proprio comune di residenza e contiene:

  • i dati anagrafici del titolare;
  • il luogo di residenza;
  • numero e sede della sezione alla quale l'elettore è assegnato;
  • il collegio e la circoscrizione di appartenenza in ciascun tipo di elezione.

La tessera è valida per 18 elezioni.

Variazione di domicilio

In caso di variazione di domicilio all'interno dello stesso Comune, sarà inviata al nuovo domicilio un'apposita etichetta da attaccare alla tessera elettorale.
In caso di mancato recapito dell’etichetta rivolgersi direttamente all'Ufficio Elettorale nei giorni e orari di apertura.

Duplicato della tessera

In caso di smarrimento, furto, deterioramento o esaurimento degli spazi della tessera elettorale, l'elettore dovrà richiederne un duplicato direttamente all’Ufficio Elettorale nei giorni e orari di apertura. 

Nei casi di smarrimento e furto non è necessario effettuare una denuncia preventiva alle forze dell’ordine essendo sufficiente la dichiarazione resa all’Ufficio Elettorale.

Documenti necessari per votare

Per poter votare, l'elettore deve presentarsi al seggio con la tessera elettorale e con un valido documento di riconoscimento.

Tessera elettorale

La tessera elettorale attesta la regolare iscrizione del cittadino nelle liste elettorali del proprio comune di residenza. Essa contiene i dati anagrafici del titolare, il luogo di residenza, il numero e sede della sezione alla quale l'elettore è assegnato, il collegio e la circoscrizione di appartenenza in ciascun tipo di elezione, ed è valida per 18 elezioni.

Insieme alla tessera elettorale, l'elettore deve presentare un documento di identità emesso da una pubblica amministrazione, anche se scaduto, purché provvisto di foto che assicuri la precisa identificazione del votante. 

Sono documenti validi: carta di identità, passaporto, porto d'armi, patente di guida, la patente nautica, il libretto di pensione, il patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici, le tessere di riconoscimento rilasciate da un'amministrazione dello Stato, purché munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente. 

La carta di identità elettronica (CIE) viene rilasciata dall'ufficio anagrafe del Comune di residenza; la consegna è a cura del Ministero dell'Interno. Per votare, tuttavia, è sufficiente presentarsi al seggio con la ricevuta rilasciata al momento della richiesta di carta di identità elettronica. 

ATTENZIONE: Se ancora in possesso della carta d’identità cartacea, si ricorda che essa non sarà più valida dal 3 agosto 2026, a prescindere dalla data di scadenza indicata sul documento.

Ultima modifica: martedì, 24 febbraio 2026

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