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Locazioni Turistiche o locazioni “brevi” - Informativa

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Per i locatori di alloggi situati nel Comune di Radicondoli (Si) è obbligatorio, dal 1° marzo 2019, fare la comunicazione telematica delle informazioni sull'attività svolta e degli arrivi e partenze dei turisti alloggiati.

A chi è rivolto

Ai cittadini e ai soggetti proprietari di appartamenti da locare nel Comune di Radicondoli.

Come fare

Come fare la comunicazione telematica/online

Per effettuare la comunicazione telematica accedere QUI e poi selezionare la provincia nella cui circoscrizione territoriale è ubicato l'alloggio;
- il sistema vi collegherà automaticamente (o tramite link inviato per email) alla pagina di registrazione dove dovrete selezionare il Comune in cui è ubicato l'alloggio ed inserire i vostri dati e potrete procedere alla compilazione della comunicazione.


La legge regionale n. 86/2016 ha provveduto anche a codificare l'obbligo per le locazioni turistiche, già previsto da ISTAT per la rilevazione Movimento dei clienti negli esercizi ricettvi, della comunicazione dei flussi turistici per finalità statistiche.

L' articolo 84 bis "Comunicazioni ai fini statistici" prevede infatti che, oltre ai titolari o ai gestori delle strutture ricettive, anche coloro che esercitano la locazione per finalità turistiche sono tenuti alla comunicazione che deve essere indirizzata ai Comuni capoluoghi di provincia o alla Città metropolitana di Firenze.
I locatori sono obbligati a registrare giornalmente l'arrivo e la partenza di ciascun ospite, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione e trattamento dei dati personali.

La registrazione, come è noto, è anche obbligatoria per le comunicazioni all'Autorità di pubblica sicurezza. La comunicazione dei dati, effettuata con modalità telematica, è obbligatoria anche in assenza di movimento e va effettuata con cadenza mensile, secondo le prescrizioni impartite dall'ISTAT.


Una volta effettuata la "Comunicazione alloggi locati per finalità turistiche" è il Comune capoluogo / Città metropolitana che invierà al locatore per email il codice di accesso (un codice per ciascun alloggio locato) per la comunicazione delle presenze turistiche.

N.B. chi non effettua la comunicazione del proprio appartamento pur dandolo in locazione può essere sanzionato ai sensi dell’art. 70 c. 2, c.6 lett.b, per l’omessa comunicazione alla sanzione amministrativa pecuniaria da 250,00 euro a 1.500,00 euro ed, altresì, per l’omessa comunicazione dei dati statistici degli alloggiati ai sensi del art.86 c. 4 con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100,00 a euro 600,00 per ogni omissione o trasmissione parzialmente o totalmente non compilata, del testo unico del turismo regionale più volte citato (La legge regionale n. 86/2016)

Sotto riportiamo l’estratto

SEZIONE V
Locazioni turistiche
Art. 70
Locazioni turistiche(49)

1. Alle locazioni turistiche, come disciplinate dall’articolo 53 dell’allegato 1 al d.lgs. 79/2011 (81), si applicano le disposizioni del presente articolo.
2. Chi dà in locazione immobili o porzioni di essi per finalità turistiche, anche nel caso di gestione in forma indiretta, comunica, con modalità telematica, al comune dove gli alloggi sono situati:
a) le informazioni relative all’attività svolta, utili a fini statistici, definite con deliberazione della Giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente;
b) l’eventuale forma imprenditoriale di esercizio dell’attività.
3. Le informazioni di cui al comma 2, lettere a) e b), sono trasmesse dal comune alla Città metropolitana di Firenze o al comune capoluogo di provincia per gli adempimenti di competenza.
4. La deliberazione di cui al comma 2 definisce altresì le modalità e i termini con cui sono effettuate le comunicazioni di cui al medesimo comma 2.
5. Gli immobili o porzioni di essi locati per finalità turistiche devono possedere:
a) i requisiti strutturali e igienico-sanitari previsti per le case di civile abitazione;
b) le condizioni di sicurezza e salubrità degli edifici e degli impianti negli stessi installati ai sensi della normativa vigente.
6. Chi dà in locazione immobili o porzioni di essi per finalità turistiche è soggetto all'applicazione delle seguenti sanzioni amministrative:
a) nel caso in cui vengano forniti i servizi accessori o complementari propri delle strutture ricettive, come definiti nel regolamento di cui all’articolo 3, alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 6.000,00;
b) nel caso di (98) omessa comunicazione di cui al comma 2, alla sanzione amministrativa pecuniaria da 250,00 euro a 1.500,00 euro.

Art. 86
Sanzioni amministrative(58)

1. I titolari o gestori delle strutture ricettive e degli stabilimenti balneari che omettono le comunicazioni di cui all'articolo 83, o le effettuano in maniera incompleta, sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250,00 a euro 1.500,00.
2. I titolari o gestori delle strutture ricettive che nel corso dell’anno solare per più di tre volte omettono di trasmettere la comunicazione di cui all’articolo 84 bis, o la trasmettono parzialmente o totalmente non compilata, sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100,00 a euro 600,00 per ogni omissione o trasmissione parzialmente o totalmente non compilata.
3. Coloro che esercitano la locazione per finalità turistiche in forma non imprenditoriale, qualora incorrano nelle violazioni di cui al comma 2, sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal medesimo comma, con importi dimezzati.
4. I titolari o gestori delle strutture ricettive e degli stabilimenti balneari che non espongono la tabella di cui all'articolo 85, comma 1, o la espongono in modo non perfettamente visibile, sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 400,00 a euro 2.400,00.
5. In caso di reiterazione di una delle violazioni di cui al presente articolo nei due anni successivi, le sanzioni pecuniarie previste sono raddoppiate.

Cosa serve

La legge regionale n. 86 del 20 dicembre 2016 "Testo unico del sistema turistico regionale" ha modificato la disciplina sul turismo ed ha introdotto novità anche per quanto riguarda le LOCAZIONI TURISTICHE. La necessità di avere una conoscenza completa delle "locazioni turistiche" (articolo 70 della legge regionale 86/2016) è dovuta al fatto che il fenomeno ha assunto, negli ultimi anni, dimensioni maggiori anche grazie alle nuove opportunità offerte dalle piattaforme telematiche.

Cosa si ottiene

Breve descrizione degli obblighi di comunicazione telematica/online

Comunicazione al Comune degli alloggi locati per finalità turistiche.

• La novità maggiore della legge regionale 86/2016 riguarda l'obbligo di comunicazione al Comune, previsto dall'art. 70 (Locazioni turistiche) della legge. Si tratta di una comunicazione da effettuare con modalità telematica. 
La legge stabilisce che chi dà in locazione immobili o porzioni di essi per finalità turistiche, anche nel caso di gestione in forma indiretta (ad es. tramite un agenzia immobiliare) comunichi, con modalità telematica, al Comune nel cui territorio gli alloggi sono situati:

a) le informazioni relative all'attività svolta, utili a fini statistici,
b) l'eventuale forma imprenditoriale di esercizio dell'attività.

L'obbligo di comunicazione risponde alla necessità che le Amministrazioni hanno di avere un quadro conoscitivo del fenomeno delle locazioni turistiche, utile ai fini statistici, ma anche per poter meglio calibrare le politiche sul territorio.

• Al locatore è richiesto di comunicare al Comune le informazioni relative all'attività svolta:
- periodo durante il quale s'intende locare l'alloggio
- numero delle camere e dei posti letto disponibili;
- siti web dove viene pubblicizzato l'alloggio;
- l'eventuale forma imprenditoriale di esercizio dell'attività.

La comunicazione riguarda ogni singolo alloggio locato: ad ogni alloggio viene attribuito uno specifico codice identificativo. Se il locatore dispone di 2 alloggi locati per finalità turistiche, siano essi ubicati nello stesso Comune o in due Comuni differenti, deve effettuare 2 comunicazioni.

• L'obbligo di comunicazione decorre dal 1° marzo 2019: coloro che concedono in locazione uno o più alloggi con finalità turistiche devono effettuare la comunicazione entro 30 giorni dalla stipula del primo contratto di locazione

Una volta effettuata la comunicazione non sono richiesti ulteriori adempimenti al locatore.

Solo se si rendono necessarie integrazioni o variazioni della comunicazione effettuata (ad esempio se l'alloggio è stato venduto oppure per scelta del proprietario non viene più utilizzato per la locazione turistica) occorre che esse siano comunicate entro 30 giorni dal verificarsi del relativo evento.

Tempi e scadenze

Tempi variabili

Accedi al servizio

Costi

Attualmente il Comune di Radicondoli non prevede il pagamento della tassa di soggiorno.

Condizioni di servizio

  PDF16,2K Termini e Condizioni di servizio

Unità organizzativa responsabile

Cultura e Turismo
Via Tiberio Gazzei, 89 - 53030 Radicondoli (SI)
Palazzo Berlinghieri
Argomenti
Ultima modifica: venerdì, 26 aprile 2024

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